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Odontoiatria e medicina estetica

Il prof. Guid ci spiega cosa si intende per “medicina estetica non invasiva o mininvasiva” e quali sono gli interventi che l’odontoiatra può svolgere.

Il decreto Bollette ha ampliato gli ambiti di competenza dell’odontoiatra in tema di medicina estetica estendendoli a tutto il volto.
La norma modifica l’articolo 2 della legge 409/85, la legge istitutiva della professione di odontoiatra, consentendo all’odontoiatra di esercitare le attività di “medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso”.

Per “mininvasivo” si intende «un intervento svolto con procedure che non comportano incisioni e aperture sul corpo, con vantaggi estetici oltre che terapeutici. Una procedura mininvasiva viene eseguita con tecnologie innovative, quali apparecchiature o materiali o sostanze iniettabili di vari tipi, per eseguire trattamenti che prima richiedevano procedure chirurgiche ed un periodo di guarigione post operatorio».

Questi gli interventi più comuni di interesse “estetico” nell’area dei tessuti di interesse odontoiatrico:

  • Filler
  • Needling e microneedling fili di sospensione e di biostimolazione
  • Tossina botulinica bioristrutturazione biorivitalizzazione peeling
  • Laser
  • Veicolazione transdermica
  • Radiofrequenza
  • Radiofrequenza frazionata
  • Generatore di onde a flusso frazionato apparecchiatura per il Needle Shaping apparecchiatura per la Carbossi e ossigeno terapia estetica
  • Luce pulsata (IPL)
  • Apparecchiatura per terapia fotodinamica dermoabrasore al plasma.

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